(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Contributo di solidarieta' 1. La Regione Lombardia, in riconoscimento del servizio reso alla collettivita', concede contributi ordinari annui, da destinare allo svolgimento del servizio, alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati. 2. Le modalita' di erogazione e di rendicontazione del contributo sono determinate con deliberazione della giunta regionale.