(Pubblicata  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 24 del 13 giugno 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                     Contributo di solidarieta'
    1. La Regione Lombardia, in riconoscimento del servizio reso alla
collettivita',  concede  contributi ordinari annui, da destinare allo
svolgimento   del   servizio,   alle   associazioni   che  forniscono
gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati.
    2. Le modalita' di erogazione e di rendicontazione del contributo
sono determinate con deliberazione della giunta regionale.